Autovelox, nulla la multa

Verbale per l’autovelox nullo se notificato 90 giorni dalla rilevazione. Al Comune è sufficiente la visura al Pra per identificare il proprietario. Non costituisce giustificazione la gestione da parte dell’ente dell’elevato numero di verbali rispetto alla normativa a garanzia del diritto di difesa del cittadino. Il caso del Comune di Milano.  
di Giovanni D’AGATA

 

Autovelox-notifica-verbaliL’elevato numero di verbali ed i conseguenti problemi organizzativi dell’ente che ha accertato le infrazioni al Codice della Strada non costituiscono giustificazione tale da consentire la violazione delle garanzie di legge e non possono ledere i diritti degli automobilisti sanzionati. Per tali ragioni, non può non essere annullata la multa elevata per l’eccesso di velocità rilevata per il tramite di apparecchiatura elettronica quando la stessa viene notificata oltre novanta giorni dopo la rilevazione.
Sono questi i principi che da sempre  lo “Sportello dei Diritti”  ribadisce in tema di multe seriali e che sono stati correttamente  precisati con l’interessante sentenza 1189/15, pubblicata il 9 febbraio scorso dalla quinta sezione civile del giudice pace di Milano, secondo cui è da ritenersi che la data della violazione di cui all’articolo 142 del Cds coincide con quella della rilevazione anche perché all’ente accertatore è sufficiente una visura al PRA (pubblico registro automobilistico), cui ha peraltro accesso immediato, per accertare il responsabile dell’illecito.
Nella fattispecie il magistrato onorario dottor Diego Perucchini ha accolto il ricorso del proprietario dell’autovettura avverso la multa elevata per eccesso di velocità accertata dallo strumento di rilevazione elettronica in quanto l’infrazione è del 7 giugno 2014, mentre la notifica del verbale è pervenuta al ricorrente soltanto il 20 novembre dello stesso anno e quindi oltre il termine di 90 giorni stabilito dal Codice della Strada. Ricorda correttamente il giudice meneghino che il Comune ha «accesso immediato» alla banca dati del Pra per individuare il responsabile dell’infrazione: in questi casi la data della violazione deve ritenersi coincidente con quella dell’accertamento.
E’ diversa solo l’ipotesi in cui il veicolo sia a noleggio ovvero in leasing, laddove invece è necessaria una dichiarazione del proprietario circa il nominativo dell’utilizzatore del veicolo: in tal caso il termine di novanta giorni decorre da giorno in cui l’amministrazione risulta messa in condizione di provvedere all’individuazione del trasgressore.
Nel caso affrontato, tuttavia, il Comune non ha sollevato simile. Al contrario, ha lamentato soltanto il gran numero di infrazioni che si vede costretto a gestire. E qui è il giudice che, in un certo senso, bacchetta l’amministrazione comunale del capoluogo meneghino – balzata alle cronache per l’esponenziale aumento dei verbali di questo tipo – nell’affermare testualmente che: “tali ragioni derivanti da insufficienza dell’organizzazione interna dell’ente al disbrigo del numero elevato di contravvenzioni accertate non siano tali da giustificare la violazione di un termine che è stabilito dalla legge a garanzia dell’effettività del diritto di difesa del soggetto cui viene notificato il verbale di contestazione”.  (  www.sportellodeidiritti.org  )

 

 di Giovanni D’AGATA
    (20/02/2015)

 

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