Regolamento Ue per il sostegno finanziario

Sostegno finanziario. Recovery plan, pubblicato il Regolamento Ue. Schema di rating voti “A”, in caso contrario, la bocciatura.  Allo Stato membro interessato dovrebbe essere assegnato un importo pari al costo totale stimato del piano per la ripresa e la resilienza.
di Mariangela Tessa 

Regolamento Ue per il sostegno finanziarioSostegno Finanziario. Un sistema a punti per valutare la bontà del Recovery plan. È quello messo a punto da Bruxelles, per ottenere il disco verde della Commissione e del Consiglio sui piani dei singoli, dopo l’ottenimento degli stessi del via libera dei Parlamenti nazionali.

I dettagli sono stati pubblicati giovedì scorso con la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Ue il regolamento che istituisce ufficialmente il “dispositivo per la ripresa e la resilienza”

È necessario stabilire una procedura di presentazione dei piani per la ripresa e la resilienza da parte degli Stati membri e il relativo contenuto. Gli Stati membri dovrebbero presentare ufficialmente i loro piani per la ripresa e la resilienza di norma entro il 30 aprile e potrebbero presentarlo in unico documento integrato unitamente al proprio programma nazionale di riforma. Per garantire l’attuazione rapida del dispositivo, gli Stati membri dovrebbero essere in grado di presentare a decorrere dal 15 ottobre dell’anno precedente un progetto di piano per la ripresa e la resilienza.

Cruciale il ruolo della Commisione che:

“dovrebbe valutare il piano per la ripresa e la resilienza proposto da ogni Stato membro e agire in stretta collaborazione con lo Stato membro interessato”. In particolare, l’esecutivo Ue “dovrebbe valutare la pertinenza, l’efficacia, l’efficienza e la coerenza del piano per la ripresa e la resilienza proposto dallo Stato membro, sulla base dell’elenco di criteri stabiliti nel presente regolamento. La Commissione dovrebbe valutare i piani per la ripresa e la resilienza proposti e, se del caso, i relativi aggiornamenti entro due mesi dalla presentazione ufficiale dei piani per la ripresa e la resilienza. Se necessario, lo Stato membro interessato e la Commissione dovrebbero poter convenire di prorogare tale termine di un periodo di tempo ragionevole”.

Il Consiglio invece:

“dovrebbe approvare la valutazione dei piani per la ripresa e la resilienza mediante una decisione di esecuzione, basata su una proposta della Commissione, e dovrebbe adoperarsi per adottare tale decisione entro quattro settimane dall’adozione di tale proposta. A condizione che il piano per la ripresa e la resilienza risponda in misura soddisfacente ai criteri di valutazione, allo Stato membro interessato dovrebbe essere assegnato il contributo finanziario massimo se i costi totali stimati delle riforme e degli investimenti inclusi nel piano per la ripresa e la resilienza sono pari o superiori all’importo del contributo finanziario massimo stesso. Allo Stato membro interessato dovrebbe invece essere assegnato un importo pari al costo totale stimato del piano per la ripresa e la resilienza se tali costi totali stimati sono inferiori al contributo finanziario massimo stesso. Non dovrebbe essere previsto alcun contributo finanziario allo Stato membro se il piano per la ripresa e la resilienza non risponde in misura soddisfacente ai criteri di valutazione. La decisione di esecuzione del Consiglio dovrebbe essere modificata, su proposta della Commissione, al fine di includere il contributo finanziario massimo aggiornato, calcolato sulla base dei risultati effettivi nel giugno 2022. Il Consiglio dovrebbe adottare la pertinente decisione di modifica senza indebiti ritardi”.

Per quanto riguarda i fondi:

“Per garantire che il sostegno finanziario sia anticipato nei primi anni successivi alla crisi COVID-19 e per garantire la compatibilità con i finanziamenti disponibili nell’ambito del dispositivo, i fondi dovrebbero essere resi disponibili entro il 31 dicembre 2023. A tal fine dovrebbe essere possibile impegnare giuridicamente entro il 31 dicembre 2022 il 70 % dell’importo disponibile per il sostegno finanziario non rimborsabile e il 30 % tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2023. Entro il 31 dicembre 2021, su richiesta di uno Stato membro da presentare unitamente al piano per la ripresa e la resilienza, un importo fino al 13 % del contributo finanziario e, se del caso, fino al 13 % del prestito dello Stato membro interessato può essere versato sotto forma di prefinanziamento, per quanto possibile, entro due mesi dall’adozione degli impegni giuridici da parte della Commissione”.

Lo schema a punti

Lo schema di rating delineato nel regolamento prevede che degli 11 voti previsti, almeno 8 devono essere “A”. In caso contrario, la bocciatura.

Ad oggi sono una ventina circa, tra cui l’Italia, i Paesi che hanno condiviso con Bruxelles una bozza di documento. Di ogni progetto, riforma o investimento va previsto l’impatto non solo economico ma anche ambientale e sociale atteso.

Dopo la consegna, l’esecutivo Ue avrà due mesi per esprimersi. Il Consiglio avrà l’ultima parola e dovrà dire la sua entro quattro settimane. In caso di via libera, a quel punto arriverà il prefinanziamento che consiste nel 13% dei fondi totali. (  https://www.wallstreetitalia.com  )

 

    di Mariangela Tessa 
        (27/02/2021)

 

 

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